Altre procedure: P.R.O.; Misure protettive atipiche; richiesta di applicazione della misura atipica del divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti di prelazione.

Tribunale di Verona, Ord. 31 ottobre 2023. Giudice unico: ATTANASIO.

 

In tema di Piano di ristrutturazione omologato, il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso proposto da una Società – diretto all’applicazione nei confronti di un Istituto di credito della misura atipica del divieto dei creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati nei confronti dei soci e garanti – sul presupposto che non è stato ritenuto verosimile il paventato rischio di un pignoramento da parte dei creditori personali dei soci delle azioni di loro proprietà, con conseguente nocumento per la governance della società ricorrente. Infatti, il Tribunale di Verona ha ritenuto che fosse più probabile l’instaurazione da parte dell’istituto di credito di un pignoramento presso terzi nei confronti dei soci (piuttosto che delle azioni da essi detenute). Inoltre, si è evidenziato che il pignoramento di azioni non priva necessariamente il socio debitore del diritto di voto, precisando altresì che il Codice della Crisi prevede comunque strumenti diretti ad evitare che il percorso di risanamento deciso dall’organo amministrativo sia ostacolato dai soci tramite l’esercizio del voto. (Redazione) (Riproduzione Riservata).