Altre procedure: Concordato semplificato; Misure protettive; Ammissibilità.

Tribunale di Trieste,  Dec. 8 settembre 2023. Presidente: PICCIOTTO. Relatore: VENIER.

 

Nonostante l’art. 54 CCII (che prevede il potere del Tribunale di emettere misure cautelari e protettive nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) non sia richiamato dall'art. 25sexies CCII, deve ritenersi – in adesione alla prevalente giurisprudenza – che tali misure siano applicabili anche al concordato semplificato, trattandosi di misure connaturate e funzionali ai procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (Redazione) (Riproduzione Riservata).