Fallimento: Fondo patrimoniale; Art. 46, n. 3, L.F.; Opponibilità al fallimento.

Cass. Civ. Sez. I, Sent. 14 marzo 2023 (Dep. 26 giugno 2023) n. 18164. Presidente: CRISTIANO. Relatore: CAIAZZO.

 

Alla luce dell’art. 46, n. 3, L.F. – secondo il quale non sono compresi nel fallimento i beni costituiti dal fallito in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c. – si deve necessariamente dedurre che in presenza di un atto opponibile al fallimento in quanto anteriormente trascritto (fatta ovviamente salva la sua revocabilità ai sensi degli artt. 64 e ss., L.F.) il giudice delegato non può disporre inaudita altera parte ai sensi dell’art. 25, n. 2, L.F. l’acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale che rappresentano un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia. Infatti, il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento, costituendo un patrimonio separato formato da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità. (Redazione) (Riproduzione Riservata).