Altre procedure: Cessione d’azienda; Finalità del regime autorizzatorio ex art. 22, CCII.

Tribunale di Piacenza, Dec. 1 giugno 2023. Giudice unico: TIBERTI.

 

L’autorizzazione del Tribunale finalizzata alla cessione dell’azienda di cui all’art. 22, CCII può riguardare solo la cessione il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, co. I, CCII –  diversa quindi, dalle altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del Tribunale – che direttamente si riallacci alle trattative intercorse durante la fase compositiva. Infatti, la finalità perseguita dal regime autorizzatorio della cessione d’azienda previsto dall’art. 22, CCII è quella di incentivare l’immediato acquisto dell’azienda da parte dei potenziali interessati, i quali – in mancanza di tale previsione – sarebbero indotti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale per acquistare l’azienda in seno alla stessa, proprio al fine di beneficiare dell’effetto “purgativo” tipico della vendita coattiva endoconcorsuale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).