Fallimento: Stato di insolvenza; Apertura della procedura concorsuale; Art. 67, co. III, lett. a), L.F.; Esenzione dalla revocatoria fallimentare; Termini d’uso.

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 15 marzo 2023  (Dep. 2 maggio 20233) n. 11357. Presidente: CRISTIANO. Relatore: PAZZI.

 

Inoltre, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa, il rinvio operato dall’art. 67, co. III, lett. a), L.F. ai “termini d’uso”, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).

Lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione, deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all’esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall’accipiens .