Penale: Delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Responsabilità dell’amministratore di fatto; Condotte penalmente rilevanti.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. 22 marzo 2023 (Dep. 17 aprile 2023) n. 16269. Presidente: SABEONE. Relatore: GIORDANO.
L’amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dall’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto. Ne consegue che, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la responsabilità per tutte le condotte penalmente rilevanti a lui addebitabili, ivi comprese quelle rientranti nell’alveo della bancarotta fraudolenta documentale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).