Altre procedure: Composizione negoziata della crisi; Misure protettive; Conferma ex art. 19 CCII; Presupposti.
Tribunale di Padova, Sez. I. Ord. 2 marzo 2023. Presidente: SANTINELLO. Relatore: AMENDUNI.
Nell’alveo della Composizione negoziata della crisi di impresa, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. In altre parole, invertendo l’angolo prospettico, ciò che si deve verificare è l’incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (Redazione) (Riproduzione Riservata).