Penale: Delitto di bancarotta fraudolenta; Responsabilità dell’amministratore di fatto; Prova.

Cass. Pen. Sez. V., Sent. 16 dicembre 2022 (Dep. 7 gennaio 2023) n. 2502. Presidente: MICCOLI. Relatore. PILLA.

 

L’amministratore di fatto è penalmente responsabile per il delitto di bancarotta fraudolenta soltanto se viene inconfutabilmente provato che questi esercitasse funzioni gestorie. Difatti, sebbene ai fini della qualifica di amministratore di fatto può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo, un tanto deve risultare da precise risultanze probatorie. (Redazione) (Riproduzione Riservata).