Altre procedure: Sovraindebitamento; Art. 67 CCII; Ambito di applicazione.
Tribunale di Bologna, Sez. IV, Ord. 9 marzo 2023. Presidente: FLORINI. Relatore: ATZORI.
Ai sensi dell’art. 67, CCII, il consumatore sovraindebitato è legittimato a proporre ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso una proposta avente contenuto libero e che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Tuttavia, per poter accedere a tale procedura non è sufficiente che il sovraindebitato appaia consumatore nel momento in cui questi presenta la domanda, in quanto l’art. 67 CCII si applica unicamente ai debiti c.d. “consumieristici”, restando invece esclusi quelli maturati in relazione all’attività imprenditoriale (o professionale). (Redazione) (Riproduzione Riservata).