Altre procedure: Composizione negoziata della crisi; Misure protettive; Proroga ex art. 119 CCII; Presupposti.
Tribunale di Mantova, Sent. 9 marzo 2023. Giudice delegato: BERNARDI
La proroga delle misure protettive ex art. 19 CCII può essere concessa laddove permanga sia il fumus boni iuris, inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento aziendale tramite l’avvio di trattative con il ceto creditorio; sia il periculum in mora da individuarsi nel pregiudizio che l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità. L’unico limite è costituito dal fatto che le misure in questione siano concretamente finalizzate ad assicurare le trattative, che risultino proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed infine che siano progredite le iniziative finalizzate al risanamento aziendale. [Nel caso specifico, il Tribunale di Mantova ha concesso la proroga de qua in ragione del possibile intervento finanziario di un terzo, ovvero di una cessione dell’azienda e dell’esistenza di serie trattative intercorse con i creditori]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).