Altre procedure: Ricorso ex artt. 40 e 64bis CCII; Presupposti per l’omologazione; Definizione agevolata.

Tribunale di Udine, Sez. II, Dec. 9 marzo 2023. Presidente: VENIER. Relatore: BARZAZI.

 

In sede di piano di ristrutturazione dei debiti,  i crediti maturati in capo all’Agenzia dell’entrata non possono essere esclusi dal classamento effettuato dal debitore sul presupposto dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231, L. n. 197/2022, in quanto l’estinzione del debito a titolo di interessi, sanzioni, aggi, si verifica soltanto con il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale e per rimborso di eventuali spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Inoltre, la singolare prededuzione prevista dal comma 248 della legge citata integra una precedenza processuale che – a differenza del privilegio – opera all’esterno del concorso e viene eccezionalmente attribuita a taluni crediti concorsuali di cui si prevede il soddisfacimento parziale e dilazionato nei termini previsti dalla legge, al fine di consentire l’utilizzo delle disponibilità liquide della procedura per provvedere prioritariamente ai pagamenti necessari a perfezionare la definizione agevolata. (Redazione) (Riproduzione Riservata).