Societario: Cancellazione di società di capitali; Successione nei crediti sociali; Onere della prova.

Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord. 25 novembre 2022 (Dep. 13 dicembre 2022) n. 36407. Presidente Relatore: MOCCI.

 

In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto di cui all’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingua, bensì si trasferisca ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Conseguentemente, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio. (Redazione) (Riproduzione Riservata).