Penale: Delitto di bancarotta documentale semplice; Tenuta delle scritture contabili; Condotta punibile; Fatto tipico.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. 24 ottobre 2022 (Dep. 25 novembre 2022) n. 45044. Presidente: SABEONE. Relatore: PISTORELLI.
In tema di delitto di bancarotta documentale semplice, la possibilità consentita dall’art. 2215bis, c.c. di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l’amministratore della società dall’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall’obbligo del puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, nonché della loro conservazione preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal comma 2 dell’articolo citato. (Redazione) (Riproduzione Riservata).