Concordato preventivo: Art. 44 C.C.I.I.; Ammissibilità della domanda; Mancato deposito dei bilanci di esercizio.

Tribunale di Pistoia, Decr. 2 novembre 2022. Presidente: CURCI. Relatore: GAROFALO.

 

Ai sensi dell’art. 44, C.C.I.I., il mancato deposito di bilanci di esercizio da parte dell’imprenditore che vi sia tenuto ai sensi della predetta norma, non provoca l’inammissibilità della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, stante il silenzio della norma sul punto. Difatti, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, la mancata approvazione dei bilanci di esercizio non appare idonea ad integrare una lacuna sostanziale del corredo legale della domanda, sì da inficiarne l’ammissibilità. Tuttalpiù, tali elementi – meritevoli di doverosa e attenta analisi da parte dell’attestatore e del C.G. – saranno infine valutati dal Tribunale al momento dell’eventuale deposito dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. (Redazione) (Riproduzione Riservata).