Fallimento: Art. 107, comma 4, L.F; Potere di sospensione della vendita in capo al curatore fallimentare; Presupposti.

Tribunale di Brindisi, Decr. 15 settembre 2022. Presidente: PALAZZO Relatore: GILIBERTI.

 

L’art. 107, comma 4, L.F. – nello stabilire che il curatore fallimentare “può” (e non “deve”) sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto – attribuisce al curatore stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell’effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni). Pertanto, l’esercizio di tale potere non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l’opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).