Fallimento: opposizione allo stato passivo; contratto di collaborazione a progetto; nullità; onus probandi.

Tribunale di Treviso, 18 febbraio 2014 (dep. 19 febbraio 2014). Presidente Relatore: FABBRO.

L'opposizione allo stato passivo proposta dal titolare di un contratto di collaborazione a progetto, nel caso dichiarato nullo per intedeterminatezza e genericità dell'oggetto e quindi qualificato come rapporto di lavoro subordinato, è fondata e il credito deve ritenersi privilegiato ex art. 2751bis n.1; l'onere della prova circa il lavoro straordinario effettivamente eseguito e i permessi non goduti spetta al lavoratore, mentre quello relativo al reale godimento delle ferie spetta al datore di lavoro. (Redazione) (Riproduzione riservata).