Fallimento: Start-up innovative; Artt. 25 e 31, D.L. n. 179/2012; Requisiti; Fallibilità.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 18 maggio 2022 (Dep. 4 luglio 2022) n. 21152. Presidente: CRISTIANO. Relatore: VELLA.

 

L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese in base all’autocertificazione effettuata dal legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento ai sensi dall’art. 25, D.L. n. 179/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare. Infatti, la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per la non assoggettabilità della società a fallimento a norma dell’art. 31 del D.L. richiamato, essendo necessario altresì l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica in oggetto. (Redazione) (Riproduzione Riservata).