Concordato preventivo: Concordato preventivo; Esigibilità dei crediti; Prescrizione estintiva.

Tribunale di Brescia, Ord. 12 febbraio 2022. Presidente Relatore: BALDISSERA.

 

Durante la pendenza dell’esecuzione di un concordato preventivo, non può maturare la prescrizione estintiva dei crediti. Infatti, l’obbligatorietà del concordato ex art. 184 L.F. opera non solo con riferimento agli effetti remissori o comunque modificativi dei rapporti obbligatori previsti nel piano omologato, ma anche con riferimento agli effetti dilatori e alle modalità di soddisfazione ivi previsti, che nel concordato liquidatorio si incentrano nella liquidazione dell’attivo ad opera del liquidatore giudiziale e nella successiva distribuzione del ricavato nel rispetto della graduazione dei crediti nell’ambito del concorso. Conseguentemente, i citati limiti sostanziali all’esercizio del diritto, inteso come effettiva possibilità di soddisfazione, rendono il credito inesigibile agli effetti dell’art. 2935 c.c.. (Redazione) (Riproduzione Riservata).