Fallimento: Art. 168, co. 3, L.F.; Inefficacia ipoteche giudiziali; Presupposti applicativi.

Cass. Civ., Sez. I, Sent.  15 giugno 2022 (Dep. 8 luglio 2022) n. 21758. Presidente: CRISTIANO. Relatore: CAMPESE.

 

L’art. 168, co. 3, L.F. – il quale sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato –  non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l‘inefficacia degli atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e ss., L.F.. (Redazione) (Riproduzione Riservata).