Fallimento: Art. 147, co. 5, L.F.; Applicabilità alle c.d. supersocietà di fatto; Presupposti.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 maggio 2022 (Dep. 27 giugno 2022) n. 20552. Presidente: CRISTIANO. Relatore: TRICOMI.

 

L’art. 147, co. 5, L.F. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa sia in realtà riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, bensì pure laddove il socio già fallito sia una società (anche di capitali) che partecipi con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto), non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento. La dimostrazione della sussistenza di una supersocietà di fatto, tuttavia, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito che deve essere conforme all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza per cui le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all’esistenza di tale tipo societario. (Redazione) (Riproduzione Riservata).