Concordato prenotativo: criteri per sospensione e scioglimento dei contratti.

Tribunale di Padova, 7 gennaio 2014. Presidente Relatore: SANTINELLO

 

1.    Eccezion fatta per il caso in cui il debitore concordatario indichi in modo puntuale il contenuto della proposta e del piano che ne costituisce attuazione, l’istituto dello scioglimento dei contratti ex art. 169bis l.fall. non è in alcun modo ammissibile nella procedura di concordato prenotativo, in considerazione soprattutto della circostanza che gli effetti dello scioglimento sono irreversibili mentre il concordato prenotativo potrebbe anche sfociare in un accordo di ristrutturazione, nel quale l’istituto dello scioglimento non è applicabile. (Redazione) (Riproduzione riservata)

2.  L’ambito applicativo di cui all’art. 169bis l.fall. è il medesimo delineato dal primo comma dell’art. 72 l.fall., cosicché gli istituti dello scioglimento e della sospensione dei contratti non possono trovare applicazione non solo ai contratti unilaterali, poiché una delle prestazioni è già state eseguita prima del deposito del concordato, ma nemmeno ai contratti ad esecuzione istantanea poiché le prestazioni non sono tra loro separabili (come nei contratti di durata) se non spezzando artificialmente le fasi esecutive di una medesima prestazione. (Redazione) (Riproduzione riservata)

3.  La cessione del credito in cui la banca è il creditore cessionario e il mandato all’incasso con patto di compensazione sono schemi negoziali diversi e per certi versi incompatibili, considerato che in caso di cessione del credito all’istituto di credito finanziatore non si pone il problema della validità e opponibilità del patto di compensazione, dal momento che la banca  non deve restituire nulla al debitore cedente, ma solo della opponibilità o meno della cessione alla massa dei creditori ex artt. 45 e 169 l.fall.. (Redazione) (Riproduzione riservata)

4.  Nel caso in cui il contratto-quadro prevede l’anticipazione dei crediti con cessione, la clausola di compensazione eventualmente contenuta nella disciplina del rapporto non subordina affatto la propria operatività al caso di inefficacia e/o illegittimità per qualsiasi causa della cessione. (Redazione) (Riproduzione riservata)

5.  In relazione ai contratti di anticipazione bancaria con mandato all’incasso e patto di compensazione, le reciproche prestazioni non possono dirsi “non ancora eseguite”, se non vi sia un affidamento in astratto ancora utilizzabile oppure se l’istituto di credito non sia nel frattempo receduto dal contratto; invece il contratto potrà essere sciolto e/o sospeso se l’affidamento sia concesso anche oltre l’importo massimo consentito ma l’istituto abbia ugualmente disposto l’anticipazione. (Redazione) (Riproduzione riservata)