Societario: Responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza; Presupposti; Attivazione conforme ai doveri della carica.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. 29 marzo 2022 (Dep. 11 maggio 2022) n. 14873. Presidente: SCALDAFERRI. relatore: NAZZICONE.
La responsabilità dei sindaci di società di capitali per omessa vigilanza sussiste anche laddove i medesimi siano stati tenuti all’oscuro dagli amministratori o abbiano assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l’incarico, l’attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori. (Redazione) (Riproduzione Riservata).