Penale: Dichiarazione fraudolenta ex 2, D.Lgs. n. 74/2000; Dichiarazione IVA; Elementi passivi fittizi.
Cass. Pen. Sez. III, Sent. 27 gennaio 2022 (Dep. 28 aprile 2022) n. 16302. Presidente: PETRUZZELLIS. Relatore: DI NICOLA.
Nell’ipotesi di stipula di fittizi contratti di appalto e servizi (invece che di contratti di mera somministrazione di manodopera) l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000. Tale norma, infatti, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo ovvero soggettivo, con la conseguenza che il delitto di frode fiscale è astrattamente configurabile nel caso di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto emittente la fattura e quello che ha fornito la prestazione. (Redazione) (Riproduzione Riservata).