Penale: Bancarotta fraudolenta; Responsabilità; Elemento soggettivo.
Cass. Pen. Sez. V, Sent. 3 febbraio 2022 (Dep. 5 aprile 2022) n. 12841. Presidente: DE MARZO. Relatore: ROMANO.
In tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente sotto il profilo soggettivo la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza non può dedursi, invece, dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. (Redazione) (Riproduzione Riservata).