Procedure concorsuali: Art. 7, D.L. n. 118/2021; Misure protettive e cautelari; Presupposti applicativi.

Tribunale di Vicenza, Ord. 18 febbraio 2022. Presidente Relatore: LIMITONE.

 

In tema di misure protettive e cautelari di cui all’art. 7, D.L. n. 118/2021, queste possono essere concesse qualora siano ravvisabili concrete prospettive di risanamento dell’impresa richiedente e siano proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori e ai terzi.

Qualora le misure in oggetto non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano non proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, queste possono essere revocate o abbreviate, previa segnalazione tempestivamente presentata dall’esperto ai sensi dell’art. 7, comma 6 della normativa succitata. (Redazione) (Riproduzione Riservata).