Penale: Bancarotta fraudolenta; Responsabilità penale; Condotta distrattiva.

Cass. Pen. Sez. V, Sent. 15 novembre 2021 (Dep. 5 gennaio 2022) n. 124. Presidente: MICCOLI. Relatore: PISTORELLI.

 

In tema di delitto di bancarotta fraudolenta, l’emissione di  assegni ordinari da parte della società senza che sul conto corrente della medesima esista la necessaria provvista integra delitto in questione. Infatti, la circostanza per cui l’istituto bancario abbia onorato i titoli equivale ad una estemporanea ed autonoma concessione di credito nei confronti della fallita, con la conseguenza che quest’ultima ha la disponibilità di nuova finanza, il cui utilizzo da parte dell’amministratore per scopi estranei a quelli sociali configura indubbiamente gli estremi della distrazione penalmente rilevante. (Redazione) (Riproduzione Riservata).