Tributario: Variazione di indirizzo del domicilio fiscale; Artt. 58, comma 2 e 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973; Onere della comunicazione.

Cass. Civ. Sez. V., Sent. 15 settembre 2021 (Dep. 22 dicembre 2021) n. 41137. Presidente: VIRGILIO. Relatore: LEUZZI.

 

Alla luce del combinato disposto degli artt. 58, co. 2 e 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 –  agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi – il contribuente persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell’indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all’ufficio tributario competente, dal momento che è la stessa legge ad attribuire efficacia (ai fini delle notificazioni di cui all’art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) alla intervenuta variazione anagrafica in seguito al decorso del termine dilatorio, stabilito a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse. (Redazione) (Riproduzione Riservata).