Penale: Condotta distrattiva dell’Amministratore di fatto; Responsabilità dell’Amministratore di diritto; Elemento soggettivo.

Cass. Pen. Sez. V, Sent. 7 settembre 2021 (Dep. 14 ottobre 2021) n. 37453. Presidente: SABEONE. Relatore: CATENA.

 

La responsabilità penale dell’Amministratore di diritto circa la distrazione consumata dall’Amministratore di fatto discende dalla consapevolezza in capo al primo della condotta tenuta dal secondo. Tuttavia, deve essere fornita la prova che tale consapevolezza avesse ad oggetto la specifica condotta distrattiva rilevata. Per converso, l’elemento soggettivo in capo all’Amministratore di diritto non può desumersi automaticamente dal conferimento della delega da parte di questi a favore dell’Amministratore di fatto e avente ad oggetto la facoltà in capo a quest’ultimo di operare sui conti correnti, posto che tale attività costituisce normale  e fisiologica  estrinsecazione dell’attività imprenditoriale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).