Societario: Disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della società; Responsabilità dell’amministratore; Onere della prova.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. 21 gennaio 2021 (Dep. 12 maggio 2021) n. 12567. Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: FALABELLA.
A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, quest’ultima – nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore – può limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’amministratore stesso (consistente nella distrazione delle dette risorse), mentre compete alla controparte la prova del suo adempimento, concernente la destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria. (Redazione) (Riproduzione Riservata).