Societario: Art. 2437 c.c.; Facoltà di recesso del socio dissenziente; Presupposti.

Tribunale di Venezia, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 26 febbraio 2021. Presidente Relatore: BOCCUNI.

 

La deliberata modificazione statutaria avente ad oggetto la facoltà riconosciuta al socio di conferire delega a terzi per la partecipazione all’assemblea dei soci e l’esercizio del diritto di voto non è idonea a legittimare il recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. del socio dissenziente che non abbia concorso alla deliberazione medesima, in quanto non incide né sul diritto di voto, né sui diritti di partecipazione del socio delegante.

Infatti, tale modificazione non concerne il riconoscimento del diritto di voto riconnesso alla qualifica di socio, inerendo, invece, esclusivamente ad una modificazione delle facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con la conseguenza che il socio dissenziente – nonostante la modifica – continua a godere dei medesimi diritti di voto. (Redazione) (Riproduzione Riservata).