Bancario: Fideiussione; Nullità; Competenza per materia.

Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 15 dicembre 2020 (Dep. 10 marzo 2021) n. 6523. Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: TERRUSI.

 

In tema di domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni, azionate da istituti di credito, riproducenti il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. – il quale, secondo il parere dell’A.G.C.M., contiene disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate uniformemente, sono in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 – la competenza appartiene alle sezioni specializzate per le imprese del Tribunale.

Infatti, ai sensi dell’art. 3, D.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie di cui all’art. 33, L. n. 287/1990, nonché di controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea.

In questa prospettiva, non è dubitabile che, dinanzi a un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore che veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti, abbia azione ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione; e tale azione implica l’accertamento della nullità dell’intesa ai sensi dell’art. 33, L. n. 287/1990, al punto che la relativa cognizione è rimessa alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).