Procedure concorsuali: Concordato in continuità puro; Presupposti.

Tribunale di Verona, Sez. Fall., Dec. 22 gennaio 2021. Presidente Relatore: ATTANASIO.

 

In tema di proposta di concordato in continuità puro, il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione è regola generale che va intesa nel concordato in continuità come operativamente limitata, nel tempo, alla data di presentazione della domanda di concordato e nella ‘dimensione applicativa’ al patrimonio della concordataria esistente a quella data.

Inoltre, ai fini delle verifiche di cui agli artt. 160, comma 2, e 182 ter, comma 1, L.F. (nonché agli  effetti di cui all’art. 186 bis, lett. b), L.F.) si deve tener conto delle azioni (revocatorie, recuperatorie, risarcitorie) che sarebbero esperibili in sede fallimentare. A questo proposito, si deve precisare che – sebbene l’esposizione degli atti di mala gestio eventualmente compiuti dagli amministratori della società, e la ricognizione delle altre utilità conseguibili nel fallimento, non sono configurabili quale onere a carico della proponente (in quanto l’una e l’altra sono state espressamente poste a carico del commissario giudiziale) – la normativa in oggetto impone un raffronto tra i due scenari: la simulazione, cioè, di un piano di riparto nella prospettiva fallimentare ed in quella concordataria, il cui esito deve condurre, nell’un caso, all’accertamento di un’incapienza del singolo bene oggetto di privilegio speciale (o dell’intero patrimonio del debitore laddove si voglia falcidiare crediti muniti di privilegio generale) e, nell’altro, al riscontro di un soddisfacimento dei creditori migliore nello scenario concordatario. Conseguentemente, l’attestatore non può esimersi, al fine di verificare il miglior soddisfacimento dei creditori, dal prendere in considerazione l’alternativa fallimentare e con essa le utilità ipoteticamente ricavabili dalle azioni di cui trattasi. (Redazione) (Riproduzione Riservata).