Bancario: Contratto di conto corrente bancario; Imputazione del pagamento agli interessi; Art. 1194, comma 2, c.c..

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 15 febbraio 2021, n. 3858. Presidente: DE CHIARA. Relatore: FIDANZIA.

 

In tema di contratto di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi di cui all’art. 1194, co. II, c.c. trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento. Conseguentemente, non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194, co. II, c.c. – non essendo gli stessi immediatamente esigibili – ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. (Redazione) (Riproduzione Riservata).