Societario: Scioglimento della società; Presupposti; Volontà delle parti.

Cass. Civ. Sez. III. Ord. 9 novembre 2020 (Dep. 9 febbraio 2021), n. 3136. Presidente: VIVALDI. Relatore: FIECCONI.

 

Al fine di ritenere realizzato o meno il fenomeno successorio generato dallo scioglimento della società, non rileva la circostanza che si versi, ad esempio, in tema di diritti ancora incerti o illiquidi della società cancellata fatti valere successivamente in giudizio da soci e tuttora sub iudice, piuttosto che di diritti di credito specificamente individuati o certi già prima dell'atto estintivo.

Ciò che rileva, invece, è che le parti, all’atto di scioglimento della società – o, in ogni caso, prima della cancellazione – non abbiano manifestato una univoca volontà di rinuncia a detti diritti, non potendosi certamente inferire una volontà abdicativa in via presuntiva dalla semplice cancellazione della società. (Redazione) (Riproduzione Riservata).