Penale: Delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Elemento soggettivo del reato.

Cass. Pen. Sez. V, Sent. 5 novembre 2020 (Dep. 21 gennaio 2021) n. 2483. Presidente: VESSICHELLI. Relatore: GUARDIANO.

 

Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica (e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica) non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, oppure con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, in quanto questi rappresentano semplicemente gli eventi  fenomenici dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.

L’elemento soggettivo del reato in oggetto, invece, deve desumersi da circostanze di fatto ulteriori in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai creditori o della consapevolezza  circa il fatto che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. (Redazione) (Riproduzione Riservata).