Societario: Illeciti compiuti dagli amministratori; Violazione del dovere di lealtà e del dovere di diligenza; Onere della prova.
Cass. Civ. Sez. I, Sent. 10 settembre 2020 (Dep. 9 novembre 2020) n. 25056. Presidente: GENOVESE. Relatore: FALABELLA.
Nell’ipotesi in cui i comportamenti degli amministratori di una società per azioni che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto – e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda o dal dovere di lealtà, ovvero dal dovere di diligenza – l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implichi violazione del dovere di lealtà o di diligenza. (Redazione) (Riproduzione Riservata).