Penale: Sequestro preventivo funzionale alla confisca; Reato di omesso versamento delle ritenute; Profitto dell’illecito; Attività recuperatoria di crediti.

Cass. Pen. Sez. III, Sent. 29 settembre 2020 (Dep: 11 novembre 2020), n. 31516. Presidente: ROSI. Relatore: CORBETTA.

 

In tema di reato di omesso versamento delle ritenute, non è possibile applicare il sequestro preventivo su somme di denaro depositate sul conto corrente intestato al fallimento, frutto dell’attività recuperatoria di crediti posta in essere dal curatore fallimentare dopo la commissione del reato de quo. Infatti, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell’illecito.

Pertanto, il denaro versato successivamente alla data di consumazione del reato non può essere considerato quale profitto del reato, bensì rappresenta un’unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, eventualmente aggredibile attraverso un provvedimento ablativo qualora ricorrano i presupposti per la confisca per equivalente. (Redazione) (Riproduzione Riservata).