Tributario: Contradditorio endoprocedimentale; Validità dell’atto adottato; Tributi “armonizzati”; Tributi “non armonizzati”.

Cass. Civ. Sez. V, Ord. 2 ottobre 2019 (Dep. 28 ottobre 2020) n. 23665. Presidente: BRUSCHETTA. Relatore: MUCCI.

 

L’amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale – la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto adottato purché il contribuente, da un lato, abbia assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e, dall’altro, non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa – esclusivamente per i tributi c.d. “armonizzati”. Diversamente, in relazione ai tributi c.d. “non armonizzati” non è rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Redazione) (Riproduzione Riservata).