Societario: Richiesta di pagamento per le prestazioni svolte; Legittimazione attiva in capo allo Studio professionale associato; Art. 36 c.c..

Cass. Civ. Sez. VI – 1, Ord. 22 settembre 2020 (Dep. 27 ottobre 2020) n. 23489. Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: PAZZI.

 

Può sussistere anche in capo allo studio professionale associato la legittimazione attiva alla richiesta di pagamento per le prestazioni svolte dai singoli professionisti, dal momento che la legge attribuisce  allo stesso la capacità di porsi come autonomo centro di imputazioni di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico.

Infatti, l’art. 36 c.c. – stabilendo che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati – consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove per l’appunto il giudice del merito accerti la suddetta circostanza. (Redazione) (Riproduzione Riservata).