Tributario: Riscossione coattiva; Iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973; Ammissibilità iscrizione ipotecaria; Onere della prova.
Cass. Civ. Sez. V, Ord. 2 luglio 2020 (Dep. 23 ottobre 2020) n. 23253. Presidente: CHINDEMI. Relatore: CAVALLARI.
In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché la stessa è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni. In capo al debitore-opponente grava non solo l’onere della prova circa la regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche quello relativo alla circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari. (Redazione) (Riproduzione Riservata).