Societario: Licenziamenti collettivi; Revoca ex art. 18, comma 10, L. n. 300/1970; Applicabilità; Applicabilità; Validità.
Tribunale di Vicenza, Sent. 27 ottobre 2020. Presidente Relatore: CAMPO.
I. L’istituto della revoca del licenziamento di cui all’art. 18, co. 10, L. n. 300/1970 è applicabile anche ai licenziamenti collettivi, e non esclusivamente a quelli individuali. Infatti, in forza del rinvio effettuato dall’art. 1, co. 46, L. n. 92/2012 alla disciplina sanzionatoria dell’art. 18, L. n. 300/1970, i regimi sanzionatori cui si riferisce la disposizione in commento comprendono anche quello specifico previsto per i licenziamenti collettivi. Inoltre, lo stretto collegamento tra disciplina della revoca e regime sanzionatorio trova conferma altresì nel D.lgs. n. 23/2015, che pure collega la revoca del licenziamento “ai regimi sanzionatori previsti dal presente decreto”, che comprendono anche quello dettato dall’art. 10 del medesimo decreto per il licenziamento collettivo.
Consequenzialmente, il quadro normativo così delineato conduce a ritenere applicabile l’istituto della revoca anche ai licenziamenti collettivi. (Redazione) (Riproduzione Riservata).
II. È valida ed efficace la revoca del licenziamento collettivo inviata al solo difensore dei lavoratori, individuato quale rappresentante degli stessi nella vicenda relativa all’impugnazione del licenziamento medesimo, non essendo necessaria la comunicazione della revoca ai singoli lavoratori interessati. (Redazione) (Riproduzione Riservata).