Bancario: Obblighi informativi dell’Intermediario finanziario; Art. 21, D.Lgs. n. 58/1998.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. 23 luglio 2020 (Dep. 31 agosto 2020) n. 18153. Presidente: GENOVESE. Relatore: NAZZICONE.
In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario – pur in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa – non è esonerato dall’assolvimento degli obblighi informativi prescritti in generale e senza eccezioni dall’art. 21, D.Lgs. n. 58/1998. Infatti, permane in ogni caso in capo all’intermediario finanziario l’obbligo primario di offrire al soggetto investitore la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo offerto. (Redazione) (Riproduzione Riservata).