Societario: Diritto di Accesso; art. 2746, comma 2, c.c.; Finalità del diritto di accesso.
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, Ord. 19 settembre 2020. Presidente Relatore: TOSI.
Nessuna norma prevede che il socio di una società che ne controlli un’ altra, o che eserciti su questa l’attività di direzione e di coordinamento, possa per il solo fatto del rapporto di controllo o direzione/coordinamento accedere anche alla documentazione della controllata o diretta/coordinata. L’accesso alla documentazione previsto per le s.r.l. ha carattere tipico, e attiene alla documentazione amministrativa e sociale della s.r.l.. Ma poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell’ambito dell’art. 2476 comma 2 c.c. rientra anche quella documentazione, attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi, per quel che rileva ex art. 2476 c.c., alla gestione della s.r.l..
Questa documentazione può fra l’altro fare comprendere al socio della controllante se questa effettivamente anche diriga/coordini la controllata, e come (e ciò attiene senz’altro alla amministrazione della s.r.l. controllante) specie quando, come nel presente caso, la parte resistente contesti vigorosamente la presunzione di cui all’art. 2497sexies c.p.c.. L’esercizio concreto di direzione/coordinamento costituisce attività amministrativa della s.r.l., oggetto del diritto di accesso.
Va ricordato poi che il diritto di accesso è funzionale alla verifica delle scelte amministrative della controllante, perché il socio non amministratore possa condividerle o contestarle e determinarsi nella vita sociale o fuori di essa a tutela dei propri interessi. Pertanto l’accesso ai documenti della s.r.l. deve essere ammesso anche quando il suo socio abbia come scopo (anche prevalente) di ottenere elementi di valutazione della propria quota. Non è invece corretto riconoscere ai soci della controllante degli strumenti che abbiano come unico fine e utilità di fare loro conoscere il valore della partecipazione della controllante nella controllata, ulteriori a quelli disponibili alla controllante. L’interesse a determinare il valore della partecipazione della s.r.l. nella controllata, valore dal quale peraltro dipende più o meno marcatamente il valore della stessa partecipazione del richiedente accesso nella s.r.l. controllante, non è idoneo a fare infrangere i limiti di accesso propri del tipo societario della controllata.
Con riguardo ai documenti ai quali si autorizza l’accesso, si ritiene debba essere superato il limite del diritto di copia previsto dallo Statuto, diritto che è comunque accessorio all’ esame, e non sostitutivo, e, ove concretamente occorrente (…) anche il limite temporale di due giorni per l’accesso.
Il periculum in mora per questa parte di documenti appare evidente per la radicale negatoria finora frapposta alla loro conoscenza, che ha generato uno stato di sconoscenza tale da non potere tollerare i tempi del processo ordinario. (Alice Rodighiero) (Riproduzione Riservata).