Societario: Impresa familiare; Acquisto in costanza di comunione; Onere della prova.

Cass. Civ. Sez. II, Sent. 20 settembre 2019 (Dep. 25 giugno 2020) n. 12643. Presidente: MANNA. Relatore: FALASCHI.

 

In tema di impresa familiare, colui che afferma che un dato acquisto di un immobile compiuto “in nome proprio” e in costanza di comunione da un partecipante all’impresa sia stato effettuato con denaro comune, è tenuto a fornire la prova del proprio assunto dal momento che non esiste alcuna presunzione che il denaro utilizzato per tale acquisto provenga dagli utili tratti dall’attività economica comune. (Redazione) (Riproduzione).