Penale: Integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1, n. 2, L.F.; Integrazione della fattispecie di bancarotta impropria da reato societario; Concorso di reati.

Cass. Pen. Sez. V, Sent. 26 novembre 2019 (Dep. 16 giugno 2020) n. 18322. Presidente: ZAZA. Relatore: SCORDAMAGLIA.

 

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1, n. 2, L.F. è integrato in ipotesi di omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio) ove tali condotte impediscano o rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento della società fallita. Diversamente, le omissioni nei bilanci – sussistendone i presupposti – integrano la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario ex art. 223, co. 1 L.F. e art. 2621 c.c., di modo che i menzionati reati sono suscettibili di concorso tra loro.