Bancario: Obblighi informativi dell’intermediario finanziario; Propensione al rischio; Presunzione.

Cass. Civ. Sez. VI - 1, Ord. 3 dicembre 2019 (Dep. 15 giugno 2020) n. 11549. Presidente: BISOGNI. Relatore: DOLMETTA.

 

L’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire informazioni specifiche sulla singola operazione di investimento anche nell’ipotesi in cui l’investitore sia un soggetto con una particolare propensione al rischio ed esperienza in negoziazione di titoli. La mancata prestazione delle menzionate informazioni ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell’operazione finanziaria, dal momento che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le proprie scelte di investimento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).