Tributario: Avviso di accertamento per operazioni giuridiche inesistenti; Onere della prova.
Commissione Tributaria Provinciale di Udine, Sez. II, Sent. 8 novembre 2019 (Dep. 25 maggio 2020). Presidente e Relatore: ZULIANI.
In tema di avviso di accertamento per operazioni giuridiche inesistenti, oggetto dell’onere della prova che grava sull’Agenzia delle Entrate è il fatto che le fatture siano state emesse per operazioni inesistenti. Tuttavia, la circostanza per cui l’emittente le fatture sia una società neocostituita all’estero e priva di struttura nel paese in cui ha sede concerne soltanto un indizio (fatto noto), la cui valenza ai fini della prova della falsità delle fatture (fatto ignoto) va apprezzata alla luce del contesto in cui si colloca e della concordanza o discordanza con altri fatti noti. [Nel caso di specie, la società appaltatrice – che doveva svolgere le proprie prestazioni in uno Stato estero – si avvaleva in regime di subappalto di altra società radicata in tale Stato. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la società subappaltatrice era stata costituita ad hoc al fine di celare il ruolo del titolare della stessa, il quale già lavorava per una nota società locale di cui erano soci importanti esponenti del governo del luogo e che, pertanto, aveva un interesse diretto e personale nel subappalto. Tuttavia, sebbene la mancanza di struttura aziendale e consistenza imprenditoriale del soggetto emittente le fatture è ragionevolmente considerata un pregnante indizio dell’inesistenza delle prestazioni fatturate dal quel soggetto, tale inferenza presuntiva non può essere considerata grave, precisa e concordante. Infatti, l’indizio in oggetto non presuppone affatto che la società appaltatrice non dovesse effettivamente ricevere le prestazioni di cui aveva bisogno per adempiere all’appalto e non dovesse, quindi, pagarne il corrispettivo proprio a tale società neocostituita]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).