Bancario: Obbligo informativo; intermediario finanziario; Nesso causale fra inadempimento obbligo informativo e pregiudizio; Presunzione legale.

Cass. Civ. Sez. I, Sent. 07 gennaio 2020 (Dep. 17 aprile 2020), n. 7905. Presidente: DE CHIARA. Relatore: SCOTTI.

 

Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario – preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole – scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. Tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore – desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse – dal momento che anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la propria scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. (Redazione) (Riproduzione Riservata).