Tributario: IVA; Operazioni soggettivamente inesistenti; Consapevolezza dell’evasione di imposta da parte del destinatario; Onere della prova.

Cass. Civ. Sez. V, Ord. 12 dicembre 2019 (Dep. 6 aprile 2020) n. 7693. Presidente: MANZON. Relatore: NOVIK.

 

In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti la circostanza per cui la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti (inserite o meno nell'ambito di una frode carosello) ha l’onere di provare – anche solo in via indiziaria – non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.

La prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri – in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore – che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. (Redazione) (Riproduzione Riservata).