Bancario: Fideiussione omnibus; Nullità ai sensi della Legge n. 287/1990; Onere della prova; Produzione documentale.
Tribunale di Padova Sez. II, Sent. 3 marzo 2020. Presidente Relatore: STOCCO.
In tema di nullità della fideiussione per violazione della Legge n. 287/1990, al fine di provare i fatti la menzionata nullità risulta necessaria la produzione in giudizio – oltre che del contratto di fideiussione omnibus – del Provvedimento della B.I. n. 55 del 2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003. I documenti in parola devono essere prodotti entro lo scadere del termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per l’indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali; in caso contrario, la produzione va ritenuta tardiva e i documenti risultano inammissibili. (Redazione) (Riproduzione Riservata).